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Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori?

  • Tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato non compresi nell'elenco di cui al punto 1 sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.4 L.15/68 e art.2 co.1 D.P.R.403/98). Queste dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art.3 co.1 D.P.R. 403/98).

  • Tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel proprio interesse anche quando riguardano altri soggetti (art.2 co.2 D.P.R. 403/98). Tale dichiarazione sostitutiva riguarda anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale (art.2 co.2 D.P.R.403/98).

Quale è la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori?

  • I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata

  • Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio (art.2 co.3 L.127/97).

  • Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà per i casi suindicati dall'art.2 e 4 della L.15/68 hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art.6 co.1 D.P.R. 403/98)

Quali sono i casi in cui è prevista solo l'autocertificazione?

  • Per i certificati, gli estratti e gli attestati da presentare per le iscrizioni a SCUOLE e UNIVERSITÀ;

  • Per i certificati, gli estratti e gli attestati da presentare, a qualsiasi titolo, negli uffici della MOTORIZZAZIONE CIVILE

  • Per i certificati e gli estratti ricavabili dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai COMUNI per i procedimenti di loro competenza (art.1 co.2 D.P.R. 403/98)

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