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L'art. 1 co. 1 del D.P.R. 403/98 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative" ha ulteriormente esteso il ricorso all'autocertificazione e contempla i seguenti casi:

  • Titoli di studio acquisiti

  • Qualifiche professionali

  • Esami sostenuti universitari e di stato

  • Titoli di specializzazione

  • Titoli di abilitazione

  • Titoli di formazione

  • Titoli di aggiornamento

  • Titoli di qualificazione tecnica

  • Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali

  • Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare

  • Codice fiscale

  • Partita IVA

  • Qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria

  • Stato di disoccupazione

  • Qualità di pensionato e categoria di pensione

  • Qualità di studente

  • Qualità di casalinga

  • Qualità legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili

  • Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

  • Adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelle di cui all'art.77 del D.P.R. 237/64 come modificato dall'art.22 della L.958/86

  • Assenza di condanne penali

  • Qualità di vivenza a carico

  • Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile

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